facciamo chiarezza
Il Dietista
Il Dietista
Chi è il Dietista
La legge lo definisce “l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione alla attuazione delle politiche alimentari” (Decreto Ministeriale 14/09/1994).
In pratica il dietista è un professionista specializzato, che si occupa di promuovere e curare l’alimentazione e la nutrizione in situazioni fisiologiche e patologiche: dall’elaborazione di piani dietetici terapeutici personalizzati (su prescrizione medica attestante la diagnosi) alla stesura di menù per gruppi di sani o malati (ristorazione collettiva per mense e comunità) fino alla progettazione e alla realizzazione di attività didattiche, educative e informative.
Dietista non ci si improvvisa.
La sua è una professione altamente specializzata: per diventare dietista occorre conseguire laurea specifica.
In sostanza, l’attuale percorso formativo del dietista è articolato in più livelli:
- Laurea in Dietistica (è il titolo che abilita all’esercizio professionale)
- Laurea specialistica (per esercitare attività di elevata complessità)
- Master (corsi di approfondimento scientifico e di formazione permanente in ambiti specifici)
- Dottorato di ricerca (per esercitare attività di ricerca presso Università e altri enti)
Il dietista in Italia
Secondo le normative vigenti (profilo professionale D.M. 744 del 1994) il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente. Il dietista, oggi, in Italia è una figura professionale conforme alle direttive della CEE e alla definizione dell’EFAD grazie all’impegno dell’ANDID con le Istituzioni italiane e gli Organismi rappresentativi della professione a livello Europeo ed Extraeuropeo.
Il dietista in Europa
La Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei (EFAD) ha definito il dietista “Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all’alimentazione e all’educazione di gruppi di persone e di individui sia in stato di salute, sia di malattia”. La professione di dietista ha una definizione ufficiale stabilita dall’Ufficio Internazionale del Lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le professioni paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69.
Un professionista per la salute
IL DIETISTA PER LA SALUTE E IL BENESSERE
“L’uomo è ciò che mangia”, diceva Feuerbach. In piena salute o ammalate che siano, le persone hanno bisogno di alimentarsi in maniera corretta, equilibrata e adeguata alle proprie esigenze: in una visione solistica, di benessere complessivo, il dietista è l’operatore sanitario che può aiutarle a trovare e ad attuare la soluzione che meglio si adatta alle loro esigenze alimentari e nutrizionale. Non è quindi necessario essere ammalati per rivolgersi ad un dietista. Ma se lo si è, il suo supporto è fondamentale.
Il dietista impegnato in ambito clinico elabora infatti piani dietetici personalizzati per i pazienti, monitorandoli costantemente e adeguandoli in relazione all’andamento clinico. Naturalmente, il suo è un ruolo essenziale anche in presenza di disturbi del comportamento alimentare. In questi casi il trattamento multidisciplinare è quello con maggiori percentuali di successo: perciò il dietista definisce il piano alimentare terapeutico-riabilitativo, lavorando in sinergia con altre figure professionali.
IL DIETISTA A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Al dietista è affidato un compito molto importante a servizio della comunità: quello di occuparsi in prima persona della qualità dei servizi di ristorazione collettiva.La sua consulenza è importantissima nella messa a punto dei menù proposti nelle mense scolastiche e aziendali, così come nelle comunità, negli ospedali e nelle cliniche. In tutti questi casi, il dietista collabora con i servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie per la tutela dell’aspetto igienico sanitario. Ma non solo. Il dietista, infatti, studia ed elabora la composizione dei menù, in modo tale che essi soddisfino i fabbisogni nutrizionali di gruppi di persone sane o ammalate che siano.
IL DIETISTA COME EDUCATORE
Prendersi cura del benessere delle persone significa anche far conoscere e diffondere i principi di un’alimentazione corretta. Nell’ambito della sua professione, quindi, il dietista svolge anche attività didattica, educativa e informativa, mirata a far prendere coscienza dell’importanza di “mangiare in maniera equilibrata”. In questo senso, come operatore sanitario, il dietista è direttamente coinvolto nella promozione della salute pubblica e il suo contributo è essenziale nella formulazione di politiche che permettano di sostenere e migliorare lo stato di salute dei cittadini, minimizzando i rischi derivanti da scelte nutrizionali poco corrette.
Tratto da brochure ANDID 2008
L’ANDID è l’associazione di riferimento dei dietisti italiani: li rappresenta, ne tutela gli interessi, promuove iniziative formative e controlla che gli operatori mantengano alto il livello di professionalità. Fondata nel 1985, l’ANDID è attualmente l’unica associazione italiana titolata a rappresentare la categoria dei dietisti e conta oggi circa un migliaio di iscritti. L’ANDID è censita dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e rappresenta i dietisti italiani presso l’EFAD (Federazione Europea dell’Associazione di Dietisti). L’Associazione collabora con varie società scientifiche che operano nell’ambito della nutrizione, a livello nazionale e internazionale.
Il codice di etica professionale
Premessa
– Il Dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
– Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
– Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all’Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.
– Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
CAPO I. Responsabilità professionale
1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell’età e dell’origine.
3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D. M. 14 settembre 1994 n. 744).
4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze
6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.
CAPO II. Responsabilità verso la società
1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basato sui “livelli di assunzione raccomandati” per la popolazione.
3. Il Dietista permette l’uso del suo nome o l’indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:
- ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
- la fonte dell’informazione è indicata
- le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza
4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell’ambito delle normative.
5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell’informazione.
6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.
CAPO III. Responsabilità verso l’utente/cliente
1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui dirette.
2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può valere dell’obiezione di coscienza.
3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.
CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori
1. Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell’utente.
2. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
3. Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidato.
CAPO V. Responsabilità verso i colleghi
1. Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
2. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.
3. Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, nonché le richieste di adesione all’Associazione, l’assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l’effettuazione del tirocinio pratico.
Fonti bibliografiche
- Benci . Le professioni sanitarie (non mediche) – ed. Mc Graw-Hill, 2002
- Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Codice Deontologico 1999
- ADA’ s revised code of Ethics. Journal of the American Dietetic Association 1999; 99:109-110.
- European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Guidelines on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
- Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica, 1995
- “Dietitians board disciplinary committee – Statement of conduct -” a cura di British Dietetic Association – gennaio 1994
- American Dietetic Association (ADA). ADA’s Code of Ethics, 1987
- German Association of Dietitians. Riflessioni sull’ etica nella professione di dietista. La Clinica Dietologica 1984; 11:105-110
Per chi
Percorsi per adulti e bambini
Il tipo di trattamento terapeutico scelto è strettamente personalizzato e può variare in base all’aderenza del paziente, difficoltà emerse, nuove esigenze nutrizionali, terapie farmacologiche inserite o sospese.
Dietista o Nutrizionista?
Dietista
Per la professione di DIETISTA è necessario conseguire una laurea triennale. L’accesso al corso di laurea è a numero chiuso. Gli atti di competenza del profilo professionale del dietista sono:
- a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
- b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
- c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
- d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
- e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
- f) svolge attività didattico-educative e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.
-> In sostanza cura l’individuo sano e malato
Nutrizionista
È un biologo laureato in Biologia che può prescrivere diete solo per soggetti sani. Dall’esame dei profili professionali e degli ordinamenti didattici appare per questi ultimi preclusa la possibilità di elaborare diete per soggetti affetti da patologie. Il 15.12.2009 è uscito il parere del Consiglio Superiore di Sanità concernente le “Competenze del Biologo in materia di nutrizione”.
Di seguito si riporta la lettera dell’avvocato Maria Anna Alberti per l’ANDID …
Lettera Avvocato Dott. Alberti
“In risposta al Vostro quesito, esprimo le mie valutazioni in merito al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità circa le competenze dei Biologi. Innanzi tutto occorre chiarire che detto parere, di cui avete avuto notizia per essere stato pubblicato sul sito dell’Ordine dei Biologi, costituisce un atto avente carattere evidentemente consultivo, reso nell’ambito di un procedimento che non è ancora stato definito dal Ministero della Salute e non un provvedimento avente efficacia esterna.
Il parere in questione, in ogni caso, non ha carattere vincolante per il predetto Ministero. Le relative determinazioni, pertanto, potrebbero disattendere le indicazioni offerte dal Consiglio Superiore di Sanità.
Ciò premesso, rilevo come alcune considerazioni contenute nel predetto parere vadano nel senso sempre auspicato da ANDID, in quanto pongono precisi limiti all’attività del biologo.
Si ricava infatti chiaramente dalle conclusioni del parere che:
– il biologo non ha alcuna competenza quanto alle prescrizioni di diete, riservate in via esclusiva al medico-chirurgo. Ciò costituisce la più recisa smentita a quanto l’Ordine dei Biologi ha sostenuto circa la presunta soggezione dei dietisti alla prescrizione della dieta da parte degli stessi biologi, affermazione indubbiamente lesiva della professionalità dei soggetti iscritti alla Vostra Associazione
– il biologo, che abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell’Alimentazione, in via autonoma, ossia senza la necessità di prescrizione medica, può solo fornire profili nutrizionali tesi al benessere, un’attività che, sicuramente, non è coincidente con quella di prescrizione o di elaborazione di diete.
Dal parere del Consiglio Superiore di Sanità la figura del biologo – anche nutrizionista – esce quindi notevolmente ridimensionata rispetto alle rivendicazioni di autonomia sin qui portate avanti della medesima categoria professionale, atteso altresì che, quando il parere in questione esamina dettagliatamente le attività esperibili dal Biologo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso non fa mai riferimento alla possibilità di intervenire in ambito dietoterapico.
Quanto alla figura del Dietista, il parere del Consiglio Superiore di Sanità si limita a riportare – anche se solo parzialmente – il contenuto del profilo professionale di cui al D.M. 744/94, senza però porre limitazioni rispetto alle competenze che tale ultimo decreto delinea. In merito, occorre altresì considerare che le attribuzioni degli aderenti all’Associazione diverse da quelle relative all’elaborazione delle diete non sono state prese in considerazione dal Consiglio Superiore di Sanità poiché esulano dal campo di indagine del parere, il quale, in ogni caso, non può introdurre limitazioni alle riconosciute competenze sia in strutture sanitarie sia in campo libero-professionale, espressamente riconosciute nel decreto interministeriale 19.2.2009, ai sensi del quale i dietisti «svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale». Valutati questi elementi positivi, deve però ribadirsi che alcuni passaggi del parere non sono condivisibili e che l’intervento dell’Associazione è da ritenersi indispensabile per chiarire definitivamente aspetti non secondari quali la valenza del diploma di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (che per espressa previsione normativa consente solo al medico specializzato l’attività di dietoterapia) e la portata delle decisioni del Giudice Amministrativo (che mai ha statuito riconoscendo competenze al Biologo in campo nutrizionale).
Concludo, rispondendo ad un Vs. specifico quesito, per chiarire in via di principio che il Consiglio Superiore di Sanità deve anch’esso attenersi alle normative vigenti, tanto più che non esiste nella materia in oggetto un ambito di discrezionalità tecnica, per cui è sempre possibile un’impugnativa avanti al Giudice Amministrativo, unitamente al provvedimento finale del Ministero, ove ne venissero ravvisati gli estremi.”
-> In sostanza cura l’individuo sano